Mia
intenzione è non stancare il lettore con la
narrazione e il susseguirsi delle varie
tappe della II guerra mondiale, ma
concentrarmi sul periodo che segna il
passaggio dal Regno d’Italia alla Repubblica
italiana e l’entrata in vigore della
Costituzione.
Il numero 24 sembra,
giustamente a prima vista, non indicare
nulla. Invece rappresenta un arco temporale
entro il quale si decidono le sorti
dell’Italia politica. Mi riferisco più
precisamente ai 24 giorni compresi tra il 9
maggio 1946, data di abdicazione del Re
Vittorio Emanuele III in favore del figlio
Umberto, il quale assume il titolo di
Umberto II e la luogotenenza del regno, e
dell’indizione del referendum istituzionale
del 2 giugno 1946. Sono 24 giorni febbrili
che acuiscono sempre più il contrasto tra
monarchici e repubblicani. Anche la Chiesa
si dichiara formalmente neutrale, anche se
nella sostanza lo è assai meno. Basti
pensare che degli otto milioni di voti
democristiani, non a caso sei andarono alla
Monarchia in quanto molti appartenenti al
basso clero e la stragrande maggioranza
degli ecclesiastici la consideravano la
forma con meno incognite.
Tant’è che
comunque si giunge al giorno fatidico, a
quel 2 giugno che segnerà una svolta
fondamentale delle sorti della Monarchia.
Non si vota soltanto per il referendum, ma
anche per i rappresentati in seno
all’Assemblea costituente i quali dovranno
redigere il nuovo testo costituzionale.
L’89% degli Italiani partecipa in massa alla
duplice competizione e saranno necessari due
giorni per potere dare consistenza ai dati
affluiti al Viminale. Fu un altalenarsi di
smentite, di rincorse dei due schieramenti a
seconda della provenienza geografica dei
voti, ma il verdetto finale è nefasto per i
filo-monarchici: voti per la Repubblica
12.182.000, voti per la Monarchia
10.362.000. Più tardi si venne a conoscenza
di un milione e mezzo di schede bianche e
nulle, sufficiente ad alimentare un
contrasto che già serpeggiava tra governo ed
ex casa regnante.
L’esito
dimostrò anche l’esistenza di due Italie: in
tutte le province a nord di Roma, tranne
due, Cuneo e Padova, aveva prevalso la
Repubblica, in tutte quelle a sud di Roma,
tranne due, Latina e Trapani, aveva
prevalso la Monarchia. All’85% che la
Repubblica ebbe a Trento si contrappose
Lecce con il medesimo risultato.
L’avventura
monarchica italiana si conclude il 13 giugno
1946 allorquando Umberto II e i suoi
familiari lasciarono a bordo di un
quadrimotore Savoia Marchetti 95 il
territorio italiano alla volta del
Portogallo. L’ esilio sabaudo terminerà dopo
ben 56 anni a seguito della modifica dei
commi primo e secondo della XIII
disposizione della Costituzione avvenuta con
l’approvazione della Legge costituzionale 23
ottobre 2002, n. 1 ("Legge costituzionale
per la cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione
transitoria e finale della Costituzione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 26 ottobre 2002 - Art. 1. - 1. I
commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della
Costituzione esauriscono i loro effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale).
Comunque,
l’importanza e la passionalità del
referendum avevano messo in ombra la
contemporanea elezione dell’Assemblea
Costituente, composta da 556 membri, ossia
207 democristiani, 115 socialisti, 104
comunisti, 41 dell’Unione democratica
nazionale, 30 qualunquisti, 23 repubblicani
e altri di liste minori. Il loro compito non
era di legiferare ma di elaborare la nuova
Costituzione.
Il percorso
che porto alla formulazione risulto tutt’altro
che agevole: all’interno dell’Assemblea fu
espressa una commissione più ristretta,
detta dei Settantacinque, a sua volta
frammentata in varie sottocommissioni, le
quali elaborarono tante bozze che, alla
fine, dopo tante smussature, si conclusero
con la redazione di un testo unitario, che
fu approvato con 453 voti favorevoli e 62
contrari, promulgata il 22 dicembre 1947 ed
entrata in vigore il primo gennaio 1948.
La struttura
della Magna Charta della Repubblica italiana
si pose in antitesi con il regime
precedente, impostandosi su una forma di
Stato repubblicana, confermando il bando al
fascismo e affermando la sua natura
democratica; ebbe un’impronta unitaria e
omogenea, proprio in quella che si rileverà
una delle sue caratteristiche più negative:
la voluta debolezza del governo, nel nome di
un parlamentarismo esasperato che il tempo
trasformerà in partitocrazia e
lottizzazione.
Furono omessi
molti strumenti che avrebbero potuto
scongiurare il proliferarsi dei fenomeni
succitati: niente collegio uninominale,
niente sbarramento del 5% per l’ammissione
dei partiti al Parlamento, niente premio di
maggioranza, niente sfiducia costruttiva.
Questo tipo
di Costituzione presenta alcune forme di
garanzie presenti nella persona del
Presidente della Repubblica (potere di
scioglimento anticipato delle camere, veto
sospensivo in merito alla promulgazione
delle leggi del Parlamento, la nomina dei
senatori e dei giudici costituzionali,
ecc.), nell’ambito della Corte
costituzionale e nello stesso carattere
rigido che comporta la revisione degli
articoli della Costituzione attraverso un
procedimento aggravato (doppia votazione
parlamentare e maggioranze qualificate).
Bisogna anche
sottolineare anche il rispetto verso
principi fondamentali, quali i diritti
dell’Uomo, delle collettività territoriali
minori, delle associazioni, dell’iniziativa
privata, dei Patti Lateranensi con la Chiesa
di Roma, delle organizzazioni di diritto
internazionali.
Insomma, la
Costituzione italiana rappresenta la base
del nostro ordinamento ed è rimasta immutata
per quasi cinquant’anni, salvo poi subire
modificazioni profonde riguardo l’assetto
dei rapporti tra Stato e regioni. In
sintesi, con l’approvazione della riforma
del titolo V avvenuta con la legge
costituzionale n. 3 del 2001, si dà risposta
alle istanze di un regionalismo forte e alla
promozione di un vero e proprio federalismo.
Come ho sottolineato in
precedenza, la Costituzione rappresenta la
fortificazione di una città democratica, la
quale deve essere tenuta sempre ben
funzionante dai nostri attori politici, ma
che spesso le novità legislative del tempo o
l’introduzione di nuovi assetti
ordinamentali comportano una
ristrutturazione che lascia strascichi e
veleni tra gli opposti schieramenti.
Infine, per concludere,
riporterò integralmente il contenuto degli
ultimi capoversi affinché si possa avvertire
la solennità trasmessa alla nostra Magna
Charta:
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato.
Data a Roma, addì
27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il
Presidente dell’Assemblea Costituente:
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il
Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
Autore:
Comito Matteo
Presidente
dell’associazione
Socio-culturale
“Laboratorio Democratico”