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Presidenza “Laboratorio Democratico”
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“Laboratorio Democratico”
Art.1
E’ costituita una
associazione denominata “Laboratorio
Democratico”
in data 20/11/06
Art.2
“Laboratorio Democratico” è un
associazione senza scopi di lucro.
Art. 3
L’associazione ha sede legale in
viale Europa n.56
Art. 4
L’associazione ha durata illimitata,
la cessazione o sospensione delle
attività, anche temporanea, è
rimandata alla decisione sovrana dei
suoi componenti.
L'associazione
si estinguerà, se i soci si
ridurranno a meno di cinque ed in
tal caso il patrimonio sarà
interamente devoluto ad enti di
beneficenza.
Art. 5
Simbolo
della associazione è un cerchio con
all’interno la scritta “associazione
socio-culturale laboratorio
democratico
Art.6
L’associazione si prefigge la
promozione di attività culturali e
sociali per affermare i principi di
giustizia, libertà, solidarietà,
protezione dell’ambiente e di
contribuire concretamente alla
difesa del primato della persona in
ogni sua forma ed espressione
favorendo iniziative volte alla
formazione culturale.
Per
raggiungere gli obiettivi di cui
sopra, l’associazione potrà:
· Svolgere
manifestazioni, convegni, sagre,
dibattiti, seminari, video
proiezioni, mostre e ricerche di
ogni tipo per il raggiungimento e la
diffusione dei propri obbiettivi.
· Organizzare gruppi di lavoro a
livello scientifico su problemi
politici, economici, educativi e
culturali in genere nonché
ambientali.
Organizzare corsi di formazione
professionale, legati alla
protezione civile alle strutture
sanitarie o di altro genere.
· Contribuire allo sviluppo didattico
e formativo delle Università
operando con iniziative all’interno
delle varie facoltà.
· Allestire centri di accoglienza per
la formazione para scolastica di
soggetti minori svantaggiati,
case-famiglia per l’assistenza
all’infanzia e all’adolescenza,
centri per la cura e l’assistenza di
soggetti portatori di handicap o
diversamente abili, centri per
l’aggregazione giovanile e senile,
centri per la promozione di attività
sportive a livello agonistico.
Per il raggiungimento
di dette finalità l’Associazione
potrà collaborare con qualsiasi
istituzione locale, nazionale o
europea, nonché con organismi,
università, movimenti e/o
associazioni coi quali ritenga utile
avere collegamenti, come pure farsi
promotrice di atti legislativi,
attraverso gli organi competenti.
L’associazione inoltre potrà
ricevere contributi e sovvenzioni di
qualsiasi natura da enti locali o da
soggetti ed enti privati offrendo
la propria assistenza e consulenza
in ognuno dei campi in cui svolge la
propria attività
Art. 7
Per
divenire socio della Associazione
occorre presentare domanda scritta
indirizzata al presidente. Ogni
associato dovrà versare la quota
annuale di
Î
15.
La
perdita dello status di socio non da
diritto alla restituzione della
quota annuale né alla restituzione
di altre eventuali quote versate.
Art.8
I soci
onorari sono nominati per iniziativa
esclusiva del presidente previa
delibera dell’assemblea, essi sono
dispensati dal pagamento della quota
associativa. La nomina a socio
onorario, può essere revocata per
atto del presidente, per
sollecitazioni da parte
dell’assemblea, per dimissioni
dell’interessato
Art. 9
Ogni
socio ha il diritto di: partecipare
all’assemblea degli iscritti; di
votare; godere di elettorato passivo
e attivo; usufruire dei servizi
dell’associazione; dare le
dimissioni in qualsiasi momento.
Art. 10
Ogni
socio è tenuto all’osservanza del
presente statuto e dei vari
regolamenti di cui l’associazione
vorrà dotarsi.
Lo
Status di socio si perde o per
dimissioni o per mancato pagamento
della quota annuale o per espulsione
da parte del Consiglio direttivo
conseguente ad atti o comportamenti
contrari allo spirito e alle
finalità dell’associazione sanciti
dal presente statuto.
Art. 11
Sono
organi dell’Associazione
·
L’assemblea degli iscritti
·
Il
consiglio direttivo
·
Il
presidente
Art. 12
L’assemblea
L’assemblea è
l’organo sovrano dell’ Associazione
ed è composta da tutti gli aderenti
in regola con il versamento della
quota associativa. Le sue delibere
sono vincolanti a tutti gli aderenti
assenti o dissenzienti. L’assemblea
dei soci si riunisce su convocazione
del presidente o, in caso di
impedimento,
dal vice presidente.
Essa, può avvenire
nelle forme che lo stesso ritiene
opportune, a fronte di particolari
esigenze, l’assemblea potrà essere
aperta al pubblico. La modalità di
adozione delle decisioni sarà a
votazione maggioritaria (maggioranza
semplice) , in caso di parità di
consensi il voto del presidente
varrà doppio. Le operazioni di voto
potranno eseguirsi in sede di
riunione o, a fronte di particolari
esigenze, anche per via telematica.
L’assemblea è presieduta dal
presidente o in sua assenza dal
vice-presidente o in assenza anche
di quest’ultimo dall’iscritto
più anziano di età.
L’assemblea può
essere richiesta dai consiglieri e
può essere convocata su richiesta
di almeno un decimo degli associati.
Art. 13
L’assemblea può
essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea
ordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la
presenza di almeno il 50% degli
associati aventi diritto di
partecipare ed è sempre validamente
costituita in seconda convocazione
(a distanza di 30 minuti) qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
Per la validità delle delibere è
richiesta la maggioranza semplice
dei presenti
L’assemblea
straordinaria per la revisione dello
statuto è validamente costituita, in
prima convocazione, con la presenza
di almeno 2/3 dei presenti aventi
diritto di partecipare, in seconda
convocazione, con la presenza di
2/4, in terza convocazione,
qualsiasi sia il numero dei presenti
aventi diritto. Si ritiene approvata
la revisione con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Può
essere convocata su iniziativa del
presidente, di un consigliere, o da
almeno 5 iscritti.
Art. 14
Consiglio direttivo
Il consiglio
direttivo è l’organo di direzione
della associazione, è composto da 4
membri che sono: presidente, vice
presidente, tesoriere e segretario.
Di questi solo il
presidente è eletto con votazione
dell’assemblea a scrutinio segreto.
In caso di parità tra due o più soci
risulterà eletto l’associato che
vanta una maggiore anzianità di
iscrizione.
Il presidente nomina
entro un mese il vice, il tesoriere
e il segretario.
Se un consigliere si
dimette o si assenta per cause di
forza maggiore, le sue funzioni
vengono assorbite dal presidente per
il periodo in cui manca, questi può
nominare un altro socio per
l’espletamento di tali funzioni
qualora risultino particolarmente
gravose per il suo ufficio.
I consiglieri restano
in carica per tre anni.
Art. 15
Funzioni dei
consiglieri
Sono funzioni del
consiglio direttivo la nomina di
responsabili, la scelta delle date
delle riunioni e l’assegnazione di
provvedimenti disciplinari
(consistenti nella multa e
nell’espulsione); la scelta delle
linee guida riguardo l’attività
dell’associazione. Al presidente è
data facoltà di ritirare il mandato
di consigliere, per motivi tecnici
e/o organizzativi, in qualsiasi
momento.
Art.16
Il presidente
Il presidente è
eletto dall’assemblea degli iscritti
con votazione a maggioranza. Ha, a
tutti gli effetti, la rappresentanza
dell’ Associazione davanti a terzi;
convoca le riunioni del consiglio
direttivo e dell’assemblea dei soci,
prepara l’ordine del giorno, la
presiede; assicura pronta, rapida ed
efficace esecuzione delle delibere
interne dell’Assemblea e del
consiglio direttivo, può delegare
alcune competenze al Vice Presidente
o a determinati consiglieri. Il
presidente è inoltre responsabile
della conservazione dei libri
verbali presso la sede della
Associazione , a disposizione degli
aderenti che ne facciano richiesta
per consultazione o per trarne
copia. Nei casi di urgenza prende le
decisioni di competenza del
Consiglio direttivo , portandole
alla ratifica dello stesso alla
prima riunione. Resta in carica tre
anni.
Art. 17
Organizzazione
interna
Fondamentale è per l’associazione
l’ordine del giorno.
La
compilazione di tale ordine spetta
esclusivamente al presidente
dell’associazione, o in caso di
impedimento, al vice presidente.
Nell’
Odg sono contenuti i punti da
discutere durante le riunioni, essi
sono stabiliti dal presidente e dai
componenti del consiglio direttivo
in apposite riunione di consiglio.
Qualsiasi membro dell’associazione
può fare inserire punti all’ odg
previa comunicazione al presidente o
al vicepresidente in tempo utile.
Art. 18
L’ odg
deve essere appeso in sede almeno 5
giorni prima della riunione, qualora
non sia disponibile una sede, è
compito dell’associato farne
richiesta al consigliere segretario.
I punti si discutono in sequenza
gerarchica. La modifica dell’ordine
gerarchico dei punti dell’ Odg può
essere proposta da qualsiasi
associato e messa successivamente ai
voti.
Art. 19
Collegio dei probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è l’organo di
garanzia statutaria e di
giurisdizione interna
all’Associazione. Esso ha il compito
di decidere, dopo breve tentativo di
conciliazione, sulle controversie
sorte durante le attività
associative di qualsiasi genere essi
siano.
I tre membri del Collegio dei
Probiviri sono eletti
dall’Assemblea. Il Collegio dei
Probiviri, nella prima riunione
nomina un proprio presidente tra gli
eletti.
Art. 20
Mozioni di sfiducia
Per
quanto concerne eventuali mozioni di
sfiducia all’ indirizzo di alcuni
consiglieri (presidente,
vicepresidente, tesoriere e
segretario) queste vanno presentate
al presidente.
Per
proporre una mozione di sfiducia
occorre che 1/3 degli iscritti
ponga una firma al documento di
sfiducia, contenente le motivazioni
della stessa.
Il
presidente stabilisce i tempi di una
discussione della sfiducia e
successivamente la mette ai voti.
La sfiducia si ritiene approvata se
hanno votato a favore almeno 2/3
degli iscritti all’ associazione.
Se la
mozione è indirizzata al presidente
i tempi e i modi della discussione
sono decisi dal vice presidente.
Art.
21
Per quanto non
specificato dal presente statuto si
applicano le norme del codice civile
e delle vigenti disposizioni in
materia.
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