
Art.1
E’
costituita una associazione denominata “Laboratorio Democratico” in data
20/11/06
Art.2
“Laboratorio Democratico” è
un associazione senza scopi di lucro.
Art. 3
L’associazione ha sede legale
in viale Europa n.56
Art. 4
L’associazione ha durata
illimitata, la cessazione o sospensione delle attività, anche temporanea,
è rimandata alla decisione sovrana dei suoi componenti. L'associazione si
estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il
patrimonio sarà interamente devoluto ad enti di beneficenza.
Art. 5
Simbolo della associazione è
un cerchio con all’interno la scritta “associazione socio-culturale laboratorio
democratico
Art.6
L’associazione si prefigge la
promozione di attività culturali e sociali per affermare i principi di
giustizia, liberta' solidarieta' protezione dell’ambiente e di
contribuire concretamente alla difesa del primato della persona in ogni sua
forma ed espressione favorendo iniziative volte alla formazione culturale.
Per raggiungere gli obiettivi
di cui sopra, l’associazione potrà:
· Svolgere
manifestazioni, convegni, sagre, dibattiti, seminari, video proiezioni, mostre
e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri
obbiettivi.
· Organizzare gruppi di
lavoro a livello scientifico su problemi politici, economici, educativi e
culturali in genere nonché ambientali.
Organizzare corsi di
formazione professionale, legati alla protezione civile
alle strutture sanitarie o di altro genere.
· Contribuire
allo sviluppo didattico e formativo delle Università operando con iniziative
all’interno delle varie facoltà.
· Allestire
centri di accoglienza per la formazione para scolastica di soggetti minori
svantaggiati, case-famiglia per l’assistenza all’infanzia e all’adolescenza,
centri per la cura e l’assistenza di soggetti portatori di handicap o
diversamente abili, centri per l’aggregazione giovanile e senile, centri per la
promozione di attività sportive a livello
agonistico.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione
potrà collaborare con qualsiasi istituzione locale, nazionale o europea,
nonché con organismi, università, movimenti e/o associazioni coi quali
ritenga utile avere collegamenti, come pure farsi promotrice di atti
legislativi, attraverso gli organi competenti.
L’associazione inoltre
potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti
locali o da soggetti ed enti privati offrendo la propria assistenza e
consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività
Art.
7
Per divenire socio della
Associazione occorre presentare domanda scritta indirizzata al presidente. Ogni
associato dovrà versare la quota annuale di € 20.
La perdita dello status di
socio non da diritto alla restituzione della quota annuale né alla restituzione
di altre eventuali quote versate.
Art.8
I soci onorari sono nominati
per iniziativa esclusiva del presidente previa delibera dell’assemblea, essi
sono dispensati dal pagamento della quota associativa. La nomina a socio
onorario, può essere revocata per atto del presidente, per sollecitazioni da
parte dell’assemblea, per dimissioni dell’interessato
Art. 9
Ogni socio ha il diritto di:
partecipare all’assemblea degli iscritti; di votare; godere di elettorato passivo
e attivo; usufruire dei servizi dell’associazione; dare le dimissioni in
qualsiasi momento.
Art. 10
Ogni socio è tenuto
all’osservanza del presente statuto e dei vari regolamenti di cui
l’associazione vorrà dotarsi.
Lo Status di socio si perde o
per dimissioni o per mancato pagamento della quota annuale o per espulsione da
parte del Consiglio direttivo conseguente ad atti o comportamenti contrari allo
spirito e alle finalità dell’associazione sanciti dal presente statuto.
Art.
11
Sono
organi dell’Associazione
L’assemblea
degli iscritti
Il
consiglio direttivo
Il
presidente
Art.
12
L’assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’ Associazione ed è
composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota
associativa. Le sue delibere sono vincolanti a tutti gli aderenti assenti o
dissenzienti. L’assemblea dei soci si riunisce su convocazione del presidente
o, in caso di impedimento,
dal vice presidente.
Essa, puo' avvenire nelle forme che lo stesso ritiene
opportune, a fronte di particolari esigenze, l’assemblea potrà essere aperta al
pubblico. La modalità di adozione delle decisioni sara' a votazione
maggioritaria (maggioranza semplice) , in caso di parita' di consensi il voto
del presidente varrà doppio. Le operazioni di voto potranno eseguirsi in
sede di riunione o, a fronte di particolari esigenze, anche per via telematica.
L’assemblea e' presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente o
in assenza anche di quest’ultimo dall’iscritto
piu' anziano di eta'.
L’assemblea puo' essere richiesta dai consiglieri e
può essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli
associati.
Art. 13
L’assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria e' validamente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi
diritto di partecipare ed è sempre validamente costituita in seconda
convocazione (a distanza di 30 minuti) qualunque sia il numero dei soci
intervenuti. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice
dei presenti
L’assemblea straordinaria per la revisione dello
statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto di partecipare, in seconda
convocazione, con la presenza di 2/4, in terza convocazione, qualsiasi sia il
numero dei presenti aventi diritto. Si ritiene approvata la revisione con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Può essere convocata su
iniziativa del presidente, di un consigliere, o da almeno 5 iscritti.
Art.
14
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di
direzione della associazione, è composto da 4 membri che sono: presidente, vice
presidente, tesoriere e segretario.
Di questi solo il presidente è eletto con votazione
dell’assemblea a scrutinio segreto. In caso di parità tra due o più soci
risulterà eletto l’associato che vanta una maggiore anzianità di iscrizione.
Il presidente nomina entro un mese il vice, il
tesoriere e il segretario.
Se un consigliere si dimette o si assenta per cause di
forza maggiore, le sue funzioni vengono assorbite dal presidente per il periodo
in cui manca, questi può nominare un altro socio per l’espletamento di tali
funzioni qualora risultino particolarmente gravose per il suo ufficio.
I consiglieri restano in carica per tre anni.
Art. 15
Funzioni dei consiglieri
Sono funzioni del consiglio direttivo la nomina di
responsabili, la scelta delle date delle riunioni e l’assegnazione di
provvedimenti disciplinari (consistenti nella multa e nell’espulsione); la
scelta delle linee guida riguardo l’attività dell’associazione. Al presidente è
data facoltà di ritirare il mandato di consigliere, per motivi tecnici e/o
organizzativi, in qualsiasi momento.
Art.16
Il
presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea
degli iscritti con votazione a maggioranza. Ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza dell’ Associazione davanti a terzi; convoca le riunioni del
consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci, prepara l’ordine del
giorno, la presiede; assicura pronta, rapida ed efficace esecuzione delle
delibere interne dell’Assemblea e del consiglio direttivo, può delegare alcune
competenze al Vice Presidente o a determinati consiglieri. Il presidente è
inoltre responsabile della conservazione dei libri verbali presso la sede della
Associazione , a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per
consultazione o per trarne copia. Nei casi di urgenza prende le decisioni di
competenza del Consiglio direttivo , portandole alla ratifica dello stesso alla
prima riunione. Resta in carica tre anni.
Art. 17
Organizzazione interna
Fondamentale è per
l’associazione l’ordine del giorno.
La compilazione di tale
ordine spetta esclusivamente al presidente dell’associazione, o in caso di
impedimento, al vice presidente.
Nell’ Odg sono contenuti i
punti da discutere durante le riunioni, essi sono stabiliti dal presidente e
dai componenti del consiglio direttivo in apposite riunione di consiglio.
Qualsiasi membro
dell’associazione può fare inserire punti all’ odg previa comunicazione al
presidente o al vicepresidente in tempo utile.
Art. 18
L’ odg deve essere appeso in
sede almeno 5 giorni prima della riunione, qualora non sia disponibile una
sede, è compito dell’associato farne richiesta al consigliere segretario. I
punti si discutono in sequenza gerarchica. La modifica dell’ordine gerarchico
dei punti dell’ Odg può essere proposta da qualsiasi associato e messa
successivamente ai voti.
Art. 19
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è
l’organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna all’Associazione.
Esso ha il compito di decidere, dopo breve tentativo di conciliazione, sulle
controversie sorte durante le attività associative di qualsiasi genere essi
siano.
I tre membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea. Il Collegio
dei Probiviri, nella prima riunione nomina un proprio presidente tra gli
eletti.
Art. 20
Mozioni di sfiducia
Per quanto concerne eventuali
mozioni di sfiducia all’ indirizzo di alcuni consiglieri (presidente, vicepresidente,
tesoriere e segretario) queste vanno presentate al presidente.
Per proporre una mozione di
sfiducia occorre che 1/3 degli iscritti ponga una firma al documento di
sfiducia, contenente le motivazioni della stessa.
Il presidente stabilisce i
tempi di una discussione della sfiducia e successivamente la mette ai
voti. La sfiducia si ritiene approvata se hanno votato a favore almeno 2/3
degli iscritti all’ associazione.
Se la mozione è indirizzata
al presidente i tempi e i modi della discussione sono decisi dal vice
presidente.
Art. 21
Per quanto non specificato dal presente statuto si
applicano le norme del codice civile e delle vigenti disposizioni in materia.
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